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Approvate le linee guida per i servizi di telemedicina, che stabiliscono i requisiti funzionali per la progettazione dei servizi di telemedicina per garantire una diffusione e omogeneità sul territorio nazionale

di Rocco Carbone

Sono state approvate con Decreto 21 settembre 2022, Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio; in vigore dal 2 novembre 2022.
Le Linee guida che stabiliscono i requisiti funzionali e livelli di servizio per la progettazione dei servizi di telemedicina da parte delle Regioni e Province Autonome, per garantire una diffusione e l’omogeneità progettuale sul territorio nazionale. Inoltre « stabiliscono i requisiti tecnici indispensabili per garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione dei servizi di telemedicina».
Le “Linee guida per i Servizi di telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio”, di cui all’art. 12, comma 15-undecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono riportate nell’allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante del medesimo».
Il documento è suddiviso in tre sezioni;

  1. La prima sezione si riferisce ai «Requisiti funzionali dei servizi di telemedicina». In particolare in questa sezione “si identifica i requisiti minimi di carattere funzionale che dovranno caratterizzare le soluzioni oggetto di sviluppo nei contesti regionali».
  2. La seconda sezione fa riferimento ai «Requisiti tecnologici dei servizi di telemedicina». In particolare in questa sezione «si identifica i requisiti minimi di carattere tecnologico che dovranno caratterizzare le soluzioni oggetto di sviluppo nei contesti regionali per garantire l’erogazione omogenea dei servizi sanitari in regime di telemedicina».
  3. La terza sezione si riferisce alle «Competenze e formazione» in cui vengono identificate «le competenze e la conseguente formazione relativa allo sviluppo e alla efficacia dei servizi di telemedicina nei contesti sanitari regionali per professionisti e utenti».
    Per ulteriori approfondimenti vedi DM allegato.

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